(1) Le macchine, gli impianti e ogni altra apparecchiatura fissa o mobile, nonché i locali utilizzati per lo svolgimento di attività industriali, artigianali o simili, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione devono rispondere a requisiti generali e particolari ed essere dotati di adeguati accorgimenti al fine di ridurre la rumorosità ai posti di lavoro, entro i limiti idonei ad evitare ogni danno alla salute dei lavoratori.
(2) A tal fine il regolamento di esecuzione determina i requisiti tecnici e acustici delle macchine e dei locali e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti.
(3) Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti chiusi, rimane fermo l'obbligo di contenere la rumorosità verso l'esterno entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.
(4) Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità degli accertamenti e dei controlli, nonché gli altri interventi per la tutela dell'udito dei lavoratori, quali mezzi di protezione personale.4)
(5) Le disposizioni contenute nel presente titolo, integrate dal regolamento di esecuzione, sostituiscono l'articolo 24 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.