(1) Nel definire i criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico esterno, il regolamento di esecuzione può assumere come riferimento, nei diversi casi, il rumore di fondo, ovvere il rumore ammissibile.
(2) Per "rumore di fondo" si intende il livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di inattività delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare, quali presumibili fonti di inquinamento o disturbo.
(3) Per "rumore ammissibile" si intende il livello sonoro, differenziato a seconda delle caratteristiche dei luoghi e del periodo del giorno, che non può essere superato nella zona stessa.