(1) Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero.
(2) Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo entro il termine di un anno dalla data del provvedimento di assunzione.
(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sanitari che abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio prestato all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale e dell'articolo 16 della presente legge, nonché al personale di cui agli articoli 20 e 37, che sia in attesa dell'autorizzazione ivi prevista.
(4) Limitatamente ai sanitari di cui all'articolo 37 della presente legge, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca previsti dall'articolo 16 della legge regionale.