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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 371)
Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

2)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale)  delibera sentenza

(1) Allo scopo di incentivare il trasporto intermodale favorendo l'ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico svolte nei centri intermodali, la Provincia autonoma di Bolzano concede contributi alle società di gestione per le attività di movimentazione nelle aree destinate a tale scopo e promuove le iniziative rivolte all'incremento del trasporto intermodale e a favorire il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia nonché altre forme di trasporto a minore impatto ambientale, concedendo finanziamenti a società di gestione delle attività di carico e scarico di merci da vettori su gomma a vettori su rotaie e viceversa, purché sia garantita la partecipazione al capitale in tali società di gestione a soggetti privati nella misura minima del 30 per cento.7)8)

massimeDelibera N. 1245 del 23.04.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato
7)

L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

8)

La Commissione Europea con nota SG(2000)D/109423 dd. 20.12.2000 ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto introdotto con gli articoli 7 e 8, comma 1, lettera a) che sono, pertanto, operativi a decorrere dal 27.2.2001, data in cui ne è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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