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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 371)
Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

2)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 2

(1) Gli incarichi di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono disposti con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole contrattuali inerenti al rapporto di prestazione sono contenute in apposito disciplinare, che forma parte integrante del provvedimento di conferimento dell'incarico.

(2) Le domande di contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla Giunta provinciale, corredate da una relazione, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di autorizzazione dell'organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell'incarico. La concessione del relativo contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, sentito l'ufficio trasporti sull'iniziativa.

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