In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 371)
Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità 2)

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

2)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 8 (Spese finanziabili e modalità)

(1) I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

  1. a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:
    1. investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;
    2. investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;
    3. investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;
    4. spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;
    5. studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;
    6. corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;
  2. 9)

(2) I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6).9)

(3)10)

(4)

(5)9)

9)

L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8; il comma 1, lettera b) e il comma 5 sono stati abrogati e il comma 2 è stato modificato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

10)

I commi 3 e 4 dell 'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4 (Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici)
ActionAction Art. 5 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
ActionAction Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)
ActionAction Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale)
ActionAction Art. 8 (Spese finanziabili e modalità)
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10 (Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi)
ActionAction 11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico