(1) Alla vedova a carico del dipendente provinciale di ruolo deceduto in attività di servizio dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo presso la Provincia o di titolare dell'integrazione od assegno di riposo previsti nell'articolo precedente viene corrisposto il 60% del trattamento diretto od integrativo di riposo che sarebbe spettato al "de cuius" all'atto del decesso, ai sensi del precedente articolo 47, aumentato del 10% per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100%. L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale provinciale in attività di servizio.
(2) In mancanza della vedova l'integrazione o l'assegno di riposo di cui all'articolo precedente che sarebbe spettato al "de cuius" viene corrisposto agli orfani a carico nella misura del 40% ad un orfano solo, aumentato del 20% per ogni ulteriore orfano a carico e comunque in misura non inferiore all'ammontare delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in attività di servizio.
(3) Il trattamento di cui ai precedenti commi viene corrisposto ai beneficiari fino a quando questi sono considerati a carico ai sensi delle norme che regolano la concessione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali.
(4) I dipendenti provinciali od i loro aventi diritto per beneficiare del trattamento di cui al precedente ed al presente articolo devono rinunciare a favore dell'Amministrazione provinciale all'indennità una tantum loro spettante da parte delle casse amministrate dagli Istituti di previdenza o all'eventuale quota residua di tale indennità, qualora le casse predette applichino le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, e legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modifiche.
(5) L'assegno alla vedova permane uno a quanto sussistono le condizioni di riversibilità della pensione prevista dalla legge sull'ordinamento della cassa pensioni ai dipendenti enti locali.