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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 41)
Modifiche all'ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale

1)

Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.

Art. 1   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO III
Normi generali

CAPO I
Ammissione agli impieghi

Art. 2   3)

Art. 3-5.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

CAPO II
Note di qualifica

Art. 6   5)

5)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

TITOLO IV

CAPO I
Doveri del dipendente

Art. 7-8.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

TITOLO V

CAPO I
Ordinamento delle carriere

Art. 9-13.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 14   7)

7)

Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 15   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 16   7)

7)

Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 17-18.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 19   8)

8)

Abrogato dall'art. 3 della L.P. 2 marzo 1973, n. 9.

Art. 20   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 21   5)

5)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 22   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 23

(1) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, nonché gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, sono abrogati.

CAPO II
Trattamento economico

Art. 24   7)

7)

Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 25-26.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 27   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

CAPO III
Riposi - Festività - Congedi - Indennità

Art. 28-29.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 30   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 31   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 32-33.   3)

Art. 34   9)

9)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 35-36.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 37-38.   9)

9)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 39   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO VI

CAPO I
Aspettative

Art. 40-42.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 43   10)

10)

Abrogato dall'art. 4 della L.P. 5 giugno 1978, n. 26.

TITOLO VII

CAPO I
Cessazione del rapporto di impiego

Art. 44-45.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

CAPO III
Previdenza e quiescenza

Art. 46

(1)  11)

(2) L'articolo 126 e successive modifiche è abrogato.

(3) L'indennità di buonuscita può essere corrisposta al dipendente all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall' I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio.

(4) La Provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente terzo comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti dell' I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta all' I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autenticata.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'articolo 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10.

(6) L'articolo 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono abrogati. 12)

11)

Il comma 1 sostituisce l'art. 125 della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

12)

I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 10 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7, e successivamente così sostituiti dall'art. 11 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54; con l'art. 1 della L.P. 7 marzo 1977, n. 10, queste disposizioni sono state estese "per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all' E.N.P.A.S., a tutti i dipendenti dello Stato passati alla Provincia per disposizione di legge statale o provinciale".

Art. 47 (Pensione sociale)

(1) Ai dipendenti provinciali di ruolo collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo almeno dieci anni di servizio effettivo presso la Provincia, nonché ai dipendenti dispensati dal servizio per riconosciuta inabilità permanente ed assoluta al lavoro dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo è concessa, a carico del bilancio provinciale, un'integrazione del trattamento di pensione o vecchiaia comunque maturato anche per servizi prestati presso terzi e corrisposto da istituti, casse od enti previdenziali o dall' I.N.A.D.E.L. in forme di assegno vitalizio, in misura tale da raggiungere il 60% della retribuzione pensionabile loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

(2) Qualora all'atto della cessazione, avvenuta per i motivi di cui sopra, non abbiano conseguito il diritto ad alcuna pensione od assegno a carico degli enti predetti sarà loro corrisposto un assegno di riposo nella misura del 60% dell'ultima retribuzione pensionabile, nonché l'indennità integrativa speciale e le aggiunte di famiglia nella misura corrisposta ai titolari di pensione diretta della C.P.D.E.L.

Art. 48 (Pensione sociale indiretta e di riversabilità)

(1) Alla vedova a carico del dipendente provinciale di ruolo deceduto in attività di servizio dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo presso la Provincia o di titolare dell'integrazione od assegno di riposo previsti nell'articolo precedente viene corrisposto il 60% del trattamento diretto od integrativo di riposo che sarebbe spettato al "de cuius" all'atto del decesso, ai sensi del precedente articolo 47, aumentato del 10% per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100%. L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale provinciale in attività di servizio.

(2) In mancanza della vedova l'integrazione o l'assegno di riposo di cui all'articolo precedente che sarebbe spettato al "de cuius" viene corrisposto agli orfani a carico nella misura del 40% ad un orfano solo, aumentato del 20% per ogni ulteriore orfano a carico e comunque in misura non inferiore all'ammontare delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in attività di servizio.

(3) Il trattamento di cui ai precedenti commi viene corrisposto ai beneficiari fino a quando questi sono considerati a carico ai sensi delle norme che regolano la concessione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali.

(4) I dipendenti provinciali od i loro aventi diritto per beneficiare del trattamento di cui al precedente ed al presente articolo devono rinunciare a favore dell'Amministrazione provinciale all'indennità una tantum loro spettante da parte delle casse amministrate dagli Istituti di previdenza o all'eventuale quota residua di tale indennità, qualora le casse predette applichino le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, e legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modifiche.

(5) L'assegno alla vedova permane uno a quanto sussistono le condizioni di riversibilità della pensione prevista dalla legge sull'ordinamento della cassa pensioni ai dipendenti enti locali.

Art. 49 (Adeguamento pensioni sociali)

(1) I trattamenti integrativi e gli assegni di riposo diretti ed indiretti di cui ai precedenti articoli seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili che a carattere generale vengono adottate dall'Amministrazione provinciale.

(2) I trattamenti integrativi vengono modificati anche secondo le variazioni delle pensioni ed assegni integrati.

Art. 50

(1) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, e successive modifiche sono abrogati.

Art. 51   13)

13)

Integra l'art. 51 della L.P. 14 agosto 1963, n. 11.

Art. 52

(1) In caso di decesso in attività di servizio di un dipendente avente persone a carico, il trattamento economico in atto continua ad essere corrisposto ai familiari a carico per il mese di decesso.

Art. 53 (Esodo personale femminile)  delibera sentenza

(1) Il personale femminile avente il coniuge o figli a carico, con non meno di 15 anni di servizio presso l'Amministrazione provinciale, utili agli effetti della liquidazione della pensione da parte della C.P.D.E.L., è a domanda collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L. Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

(2) Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

(3) Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma nel periodo di aspettativa è pari al 45% dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultante da successivi aumenti di carattere generale.

(4) L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è corrisposta nella stessa misura spettante ai pensionati della C.P.D.E.L.

(5) Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera.

(6) Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla C.P.D.E.L., della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

(7) I contributi dovuti alla C.P.D.E.L., durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'amministrazione.

(8) In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione corrisponderà - agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della C.P.D.E.L - la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con 20 anni di servizio e quello effettivamente dovuto alla Cassa predetta. 14)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002 - Lavoratrici in aspettativa supplementare - Rimborso della quota di contribuzione previdenziale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 21.04.1998 - Aspettativa speciale per dipendenti femminili - prepensionamento - eccezione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996 - Aspettativa speciale per dipendenti feminili - prepensionamento
14)

Vedi l'art. 13 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36, e l'art. 19 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15, modificato dall'art. 10 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8:

Art. 19 (Aspettativa ai fini di pensione del personale femminile)

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, salvo quanto disposto dal presente articolo.

(2) Il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972 prima dell'entrata in vigore della presente legge, che al termine dell'aspettativa medesima non abbia maturato, inclusi eventuali altri servizi ricongiunti o riscattati od altrimenti utili, i requisiti di servizio per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi della vigente normativa statale viene trattenuto in aspettativa limitatamente al periodo di tempo necessario per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione. L'aspettativa retribuita disposta in base al citato articolo 53, comma 3, termina comunque alla scadenza indicata nei relativi provvedimenti di collocamento in aspettativa.

(3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 l'aspettativa supplementare non retribuita di cui al comma 2 è in ogni caso prorogata fino al 31 agosto successivo alla data di maturazione dei requisiti di servizio di cui al comma 2.

(4) La retribuzione pensionabile utile ai fini della liquidazione del trattamento previsti dal comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972, spettante al personale collocato in aspettativa con decorrenza dal 1° gennaio 1993, viene determinata secondo i criteri indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

(5) Durante la predetta aspettativa supplementare la contribuzione previdenziale è a carico del personale e viene anticipata dall'amministrazione, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo. Per il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 1992 tale rivalsa è limitata alla quota della contribuzione previdenziale a carico del personale medesimo.

(6) Il personale di cui al comma 2 può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio. In tale caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

vedi anche l'art. 2 del D.P.G.P. 23 marzo 1998, n. 8:

Art. 2 (Collocamento a riposo)

(1) Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, trova applicazione limitatamente al personale in aspettativa supplementare non retribuita che maturi il diritto a pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 oppure che sia stato riammesso in servizio a norma del citato articolo 19.

(2) La norma di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 54

(1) Nei confronti del personale di cui al precedente articolo l'amministrazione provvede - al momento del suo collocamento in aspettativa - previo rilascio di regolare atto di cessione - al pagamento dell'indennità di buona uscita per gli anni di servizio effettivo prestati presso l'Amministrazione provinciale.

(2) Il periodo trascorso dal personale della posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne l'iscrizione all' I.N.A.D.E.L.-previdenza come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

(3) L'Amministrazione provinciale si sostituisce al personale predetto - all'atto del collocamento a riposo dello stesso - nei diritti verso l' I.N.A.D.E.L. per quanto concerne la riscossione dell'indennità premio di servizio dovuta dall'Istituto medesimo.

Art. 55   5)

5)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

TITOLO VIII
Organi collegiali dell'amministrazione

CAPO I
Consiglio di amministrazione

Art. 56-57.   4)

4)

Modificano la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Norme transitorie e di attuazione e disposizioni finali

Art. 58-78.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 79   15)

15)

Abrogato dagli artt. 18 e 24 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

Art. 80-83.   6)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Allegati A-E 16)

16)

Omissis.

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