Pubblicata nel B.U. 1° settembre 1959, n. 36.
(1) La Giunta provinciale può comandare in via eccezionale per tempo determinato personale della Provincia presso uffici dello Stato operanti entro la Regione presso enti od istituti locali, sentito l'interessato.
(2) Allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio del dipendente comandato provvede l'Amministrazione provinciale. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione provinciale avesse dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
(3) Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione statale o l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio, i quali sono altresì tenuti a versare all'Amministrazione provinciale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.