(1) I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della Regione o di enti pubblici, ovvero di altri enti o istituti locali, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, previo parere del Consiglio di amministrazione.
(2) Il comando cessa nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.
(3) La spesa per il personale comandato è a carico dell'Amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.
(4) Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall'esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
(5) In via del tutto eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell'amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia e sempreché sia in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche. L'inquadramento avviene, occorrendo, anche in soprannumero, fatte salve, in ogni caso, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite e con titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale provinciale.5)