(1) Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e comunioni, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a comuni o frazioni di comune, ogni ex compartecipante o un suo avente diritto può chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il consiglio comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico, dopo avere ordinato la riunione in assemblea degli ex compartecipanti e tenuto conto di quanto ivi deliberato, decide sulla domanda. I provvedimenti del consiglio comunale o dell’amministrazione separata per i beni di uso civico sono sottoposti all’approvazione, anche nel merito, dell’assessore provinciale competente in materia, che emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima. Tale decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare. 19)