Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27
(1) L’esercizio dell’attività può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio. La denuncia deve contenere:
(2) Alla denuncia vanno allegati il parere circa la sussistenza dei requisiti di idoneità degli strumenti di cui all’articolo 19, comma 5, e l’attestato di frequenza del corso specifico sul cablaggio strutturato.
(3) La Camera di commercio, verificata la sussistenza dei requisiti personali, professionali e tecnici, classifica l’impresa secondo il grado di autorizzazione, dandone comunicazione alla persona interessata e notizia all’autorità statale localmente competente in materia di telecomunicazioni. In mancanza dei requisiti, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, la persona interessata non provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine prestabilito dalla stessa Camera di commercio.