Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) L'ente o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni anno entro il 30 novembre per l'anno seguente, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, i costi omnicomprensivi del centro di assistenza diurna per anziani e stabilisce la tariffa giornaliera.