Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) Il presente regolamento disciplina l'assistenza diurna agli anziani prevista dall'articolo 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La gestione di questo servizio è delegata ai comuni in base all'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
(1) L'assistenza diurna agli anziani consiste in:
(2) Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.
(3) Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.
(1) Il centro di assistenza diurna deve essere autorizzato ed accreditato ai sensi della vigente normativa provinciale. 2)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.
(1) Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 3. 3)
(2) In caso di gestione di un centro di assistenza diurna in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere:
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.
(1) Il centro di assistenza diurna per anziani dispone della capacità ricettiva per l'accoglienza da un minimo di 8 ad un massimo di 25 utenti contemporaneamente.
(2) I centri di assistenza diurna per anziani integrati in case di riposo/centri di degenza devono essere ben individuabili sia dal punto di vista della collocazione interna, che dell'organizzazione e dell'organico del personale proprio, per garantire agli utenti un'assistenza adeguata. In essi gli utenti possono usufruire delle offerte di servizi e dei locali della struttura ospitante.
(3) I centri di assistenza diurna per anziani garantiscono:
a) un soggiorno,
b) una sala da pranzo,
c) locali di riposo,
d) servizi igienici,
e) spazi aperti necessari per l'assistenza.
(1) Per l'assistenza diretta degli utenti del centro di assistenza diurna per anziani è previsto, come criterio indicativo, un rapporto assistente-assistito di uno a quattro.
(2) Nel centro di assistenza diurna per anziani deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:
Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socio-assistenziale oppure del diploma di operatore socio-sanitario.
(3) L'assistenza infermieristica è garantita, nella misura necessaria, dal personale qualificato del distretto sanitario ovvero dal personale sanitario della casa di riposo/centro di degenza.
(1) L'ente o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni anno entro il 30 novembre per l'anno seguente, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, i costi omnicomprensivi del centro di assistenza diurna per anziani e stabilisce la tariffa giornaliera.
(1) L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporanea-mente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni.
(2) Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).
(3) La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l’ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competenti circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti.
(4) La Giunta Provinciale stabilisce annualmente le tariffe del servizio.4)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.
(1) Gli utenti e i familiari dichiarano nella domanda di ammissione:
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.
(1) I centri di assistenza diurna per anziani con una capacità ricettiva inferiore a 8 utenti devono adeguarsi al nuovo standard entro due anni.
(1) Il Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2001, n. 44, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.