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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 6 (La congrua offerta di lavoro)

(1) Un'offerta di lavoro è congrua in coerenza con il patto di servizio ed il piano individuale d'azione, nei seguenti casi:

  1. quando corrisponde alla qualifica professionale della persona disoccupata;
  2. quando corrisponde al trattamento economico e normativo previsto dal relativo contratto collettivo di settore;
  3. quando la sede di lavoro sia raggiungibile dal comune di residenza della persona interessata in meno di 60 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Nel caso in cui la persona sia disponibile solo per rapporti di lavoro part-time ai sensi dell'articolo 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2, la congrua distanza dal luogo di lavoro può essere ridotta in base alle circostanze.

(2) Per valutare la congruità dell'offerta di lavoro vanno considerate le condizioni di vita della singola persona, come:

  1. donne in reinserimento lavorativo;
  2. persone che hanno cessato il rapporto di lavoro per motivi legati alla nascita o all'adozione di un figlio;
  3. persone di età superiore a 50 anni che non percepiscono assistenza sociale o previdenziale;
  4. persone con i presupposti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.