In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 11)
Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblica

1)
Pubblicato nel B.U. 15 febbraio 2005, n. 7.

Art. 1 (Accertamento dello stato di disoccupazione)  delibera sentenza

(1) Lo stato di disoccupazione o di inoccupazione va comprovato dalla persona interessata mediante presentazione presso l'Ufficio Servizio Lavoro e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa.

(2) L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione si completa con la definizione consensuale tra la persona interessata e l'Ufficio Servizio Lavoro delle modalità per la ricerca attiva di un'occupazione. A tale scopo, l'Ufficio Servizio Lavoro sottopone alla persona disoccupata ovvero inoccupata la sottoscrizione di un patto di servizio che prevede:

  1. l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi dovuti da parte dell'Ufficio Servizio Lavoro, le prestazioni offerte dagli altri servizi accreditati all'avviamento al lavoro e dagli istituti di formazione ed orientamento professionale, nonché di altri servizi pubblici e privati;
  2. i colloqui obbligatori presso l'Ufficio Servizio Lavoro e le informazioni circa le condizioni che comportano la perdita dello stato di disoccupazione;
  3. l'obbligo per la persona interessata di adempiere a tutte le misure concordate e di svolgere una ricerca attiva del lavoro.

(3) Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, con il quale sono stabilite le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della situazione professionale.

(4) Per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resta ferma la competenza dell'INPS.

massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2087 - Modifica dei criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera N. 2215 del 30.12.2010 - Modifica dei criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 28 settembre 2009, n. 2406 - Criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, Nr. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro (modificata con delibera n. 2709 del 09.11.2009 e delibera n. 2215 del 30.12.2010) (vedi anche delibera n. 2087 del 30.12.2011)

Art. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)

(1) L'Ufficio Servizio Lavoro verifica periodicamente lo stato di disoccupazione - di regola con cadenza almeno trimestrale - al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione di lunga durata.

(2) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ovvero alla sua ricerca attiva mediante:

  1. l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;
  2. l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;
  3. la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;
  4. ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di lavoro.

(3) L'Ufficio Servizio Lavoro effettua una duplice verifica:

  1. attraverso il sistema obbligatorio di notifica d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, l'ufficio verifica se la persona sia effettivamente priva di lavoro, anche ricorrendo ad idonee misure di controllo attivate dalla Ripartizione Lavoro con l'ausilio delle banche dati disponibili e servendosi dei servizi ispettivi competenti;
  2. l'ufficio verifica inoltre l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro ed alla sua ricerca attiva attraverso l'evidente impegno da parte della persona interessata, conformemente alla dichiarazione resa d'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro, al patto di servizio ed al piano d'azione individuale.

(4) I risultati della verifica rappresentano i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e condiviso con la persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al consulente dell'Ufficio Servizio Lavoro.

Art. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione in caso di assunzione)

(1) Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un lavoro dipendente o autonomo. Si conserva invece lo stato di disoccupazione quando l'attività lavorativa subordinata o autonoma intrapresa non assicura un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e la persona interessata presenta all'Ufficio Servizio Lavoro richiesta scritta di conservazione dello stato di disoccupazione. La richiesta va inoltrata all'Ufficio entro e non oltre tre mesi a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

(2) La persona che non supera la soglia di reddito minimo personale di cui al comma 1, conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi - ovvero quattro mesi se si tratta di giovani - sempre che presenti la richiesta prevista al comma 1. La previsione di non superare nel corso dell'anno il reddito minimo personale escluso da imposizione deve essere certificata dalla persona interessata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 4 (Ulteriori condizioni di perdita o di conservazione dello stato di disoccupazione)

(1) Accanto all'ipotesi d'assunzione al lavoro, la mancata presentazione senza giustificato motivo ad un colloquio di orientamento su invito dell'Ufficio Servizio Lavoro ed il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro sono cause della perdita dello stato di disoccupazione.

(2) L'accertamento delle cause che inducono la perdita dello stato di disoccupazione, è disposto sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. La perdita dello stato di disoccupazione per le cause di cui al comma 1 del presente articolo impedisce all'interessato/a di rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa all'Ufficio Servizio Lavoro per un periodo di tre mesi, che decorrono dalla data della perdita dello status medesimo.

(3) Le cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento e vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.

Art. 5 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)

(1) L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Ufficio Servizio Lavoro. Questa condizione viene ribadita in modo esplicito nel patto di servizio. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un'occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni specifiche:

  1. la situazione del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle specificità strutturali locali e del fabbisogno di forza lavoro stagionale;
  2. i requisiti professionali e personali, le competenze specifiche e le capacità di sviluppo individuale, gli interessi e le aspirazioni nonché le condizioni di vita del soggetto interessato;
  3. le offerte formative disponibili e le iniziative di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sia individuali, sia rivolte a gruppi omogenei di persone in cerca di occupazione.

(2) Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.

Art. 6 (La congrua offerta di lavoro)

(1) Un'offerta di lavoro è congrua in coerenza con il patto di servizio ed il piano individuale d'azione, nei seguenti casi:

  1. quando corrisponde alla qualifica professionale della persona disoccupata;
  2. quando corrisponde al trattamento economico e normativo previsto dal relativo contratto collettivo di settore;
  3. quando la sede di lavoro sia raggiungibile dal comune di residenza della persona interessata in meno di 60 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Nel caso in cui la persona sia disponibile solo per rapporti di lavoro part-time ai sensi dell'articolo 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2, la congrua distanza dal luogo di lavoro può essere ridotta in base alle circostanze.

(2) Per valutare la congruità dell'offerta di lavoro vanno considerate le condizioni di vita della singola persona, come:

  1. donne in reinserimento lavorativo;
  2. persone che hanno cessato il rapporto di lavoro per motivi legati alla nascita o all'adozione di un figlio;
  3. persone di età superiore a 50 anni che non percepiscono assistenza sociale o previdenziale;
  4. persone con i presupposti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 7 (Lavoro stagionale)

(1) Ai sensi dell'articolo 5 vanno tenuti in considerazione il fabbisogno specifico di lavoro stagionale dell'economia locale e le specifiche esigenze delle persone con rapporto di lavoro stagionale.

(2) Conservano lo stato di disoccupazione le persone che, dopo aver svolto un lavoro stagionale, dichiarano nel patto di servizio:

  1. di riprendere entro e non oltre tre mesi un rapporto di lavoro stagionale presso un datore di lavoro individuato nominalmente e
  2. di non essere interessate a rapporti di lavoro di altra natura.

(3) Le persone di cui al comma 2, che non riprendano il lavoro entro il termine dichiarato, sono convocate dall'Ufficio Servizio Lavoro, entro il mese successivo, per un colloquio di orientamento. La mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di una congrua offerta di lavoro implica la perdita dello stato di disoccupazione allo scadere dei tre mesi di cui al precedente comma 2, lettera a).

Art. 8 (Part-time)

(1) La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di attività lavorativa part-time, indicata nel patto di servizio, può essere riconosciuta valida ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Art. 9 (Assistenze parentali)

(1) Le necessità derivanti dall'assistenza ai figli propri o adottati e dall'assistenza a familiari bisognosi di cure devono essere inserite nel piano d'azione individuale e sono da tenere in considerazione per la verifica della disponibilità al lavoro e per la scelta delle offerte lavorative o formative.

Art. 10 (Persone disabili)

(1) Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'Ufficio Servizio Lavoro sono in stato di disoccupazione e, accanto al diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68e del decreto del Presidente della Provincia 20 agosto 1984, n. 20, e successive modifiche, possono usufruire dei servizi di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e del presente regolamento.

Art. 11 (Borsa lavoro)

(1) Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate in Internet nella Borsa lavoro elettronica della rete civica. La pubblicazione ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, del patto di servizio e del piano d'azione individuale.

Art. 12 (La sospensione dello stato di disoccupazione)

(1) La sospensione dello stato di disoccupazione decorre con l'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181e successive modifiche.

(2) Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.

(3) La persona interessata all'accertamento dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'Ufficio servizio lavoro un'apposita istanza motivata. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio Servizio Lavoro accerta la sospensione dello stato di disoccupazione e calcola l'anzianità di disoccupazione. L'istanza deve essere presentata in concomitanza con la dichiarazione di disponibilità al lavoro e non è compatibile con la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento. L'anzianità di disoccupazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza per l'accertamento dell'anzianità di disoccupazione.

(4) Se la persona interessata ha un reddito annuale che non supera i limiti di cui all'articolo 4, lettera a), del vigente Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la sospensione dello stato di disoccupazione non opera. Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione, l'interessato conserva lo stato di disoccupazione anche durante il rapporto di lavoro a tempo determinato solo a condizione che la domanda di cui al precedente articolo 3, comma 1, sia accettata dall'Ufficio Servizio Lavoro.

Art. 13 (Scheda anagrafica e professionale)

(1) La scheda anagrafica e professionale di cui all'allegato A) è approvata.

Art. 14 (Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione)

(1) Le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici non economici che intendono avvalersi delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56comunicano all'Ufficio Servizio Lavoro il numero dei lavoratori da assumere o, se previsto, in sostituzione, la tipologia di rapporto di lavoro, il trattamento normativo ed economico previsto, e gli eventuali titoli o requisiti professionali richiesti per l'accesso al livello retributivo e alla mansione.

(2) L'Ufficio Servizio Lavoro pubblicizza le offerte di lavoro disponibili almeno dieci giorni prima della selezione, mediante affissione di apposito avviso nella bacheca degli annunci dei Centri mediazione lavoro.

(3) Alla selezione sono ammesse le persone disoccupate ai sensi del presente regolamento. Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentarsi personalmente, il giorno stabilito, presso uno dei centri mediazione lavoro.

(4) L'Ufficio Servizio Lavoro stila la graduatoria delle persone disoccupate che si sono presentate il giorno della selezione ed aventi i requisiti richiesti per i posti disponibili. Il criterio unico per la formazione della graduatoria è la durata dello stato di disoccupazione che viene considerata fino ad un massimo di 24 mesi.

(5) Il direttore o la direttrice dell'Ufficio Servizio Lavoro approva la graduatoria e provvede entro cinque giorni alla relativa trasmissione all'amministrazione interessata all'assunzione tramite procedure di avviamento a selezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A