(1) Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un lavoro dipendente o autonomo. Si conserva invece lo stato di disoccupazione quando l'attività lavorativa subordinata o autonoma intrapresa non assicura un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche, e la persona interessata presenta all'Ufficio Servizio Lavoro richiesta scritta di conservazione dello stato di disoccupazione. La richiesta va inoltrata all'Ufficio entro e non oltre tre mesi a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
(2) La persona che non supera la soglia di reddito minimo personale di cui al comma 1, conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi - ovvero quattro mesi se si tratta di giovani - sempre che presenti la richiesta prevista al comma 1. La previsione di non superare nel corso dell'anno il reddito minimo personale escluso da imposizione deve essere certificata dalla persona interessata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.