Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2001, n. 18.
(1) La graduatoria viene formata nel rispetto dei seguenti criteri:
(2) In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.
(3) In caso di ulteriore parità di punteggio, ha la precedenza il dipendente che alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento è inquadrato nel profilo professionale superiore.
(4) All'interno dei singoli profili professionali prevale la qualifica.
(5) All'interno della stessa qualifica prevale l'anzianità di servizio.
(6) In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l'età anagrafica.