Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2001, n. 18.
(1) Il Direttore della Ripartizione foreste provvede all'assegnazione del personale forestale e dispone con decreto i trasferimenti ovvero il rigetto degli stessi, sentiti gli interessati e i competenti direttori d'ufficio.
(2) Contro i decreti di cui al comma 1 può essere presentato ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.