(1) Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o richiedendo idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
(2) I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere sono segnalati d'ufficio all'autorità giudiziaria. Inoltre l'ente competente dispone la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero ridetermina l'entità dell'intervento economico e recupera le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei membri dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.