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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno. 2)

(2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordo3) di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46e successive modifiche.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
3)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. situazione economica” (SE): la somma del reddito e del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  2. “quota base” (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  3. “valore della situazione economica” (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  4. “fabbisogno” (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  5. “condizione economica garantita” (CEG): la quota della situazione economica, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso, ai sensi dell’articolo 37 del presente regolamento;
  6. “percentuale di consumo dell’eccedenza” (PCE): la misura percentuale della situazione economica eccedente la condizione economica garantita, considerata nel calcolo della tariffa, ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto;
  7. “utente ai fini del pagamento delle tariffe”: la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta. 4)
4)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

(1) Gli interventi previsti all'articolo 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.5)

5)
Il testo in lingua italiana dell'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 4 (Consulenza)

(1) I servizi sociali prestano consulenza ai loro utenti, al fine di informarli dei loro diritti e delle provvidenze cui hanno titolo, nonché di agevolarli nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

Art. 5 (Enti territorialmente competenti)

(1) Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

(2) Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell’utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l’ultima residenza italiana dell’utente al momento in cui ha inizio l’ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio residenziale sociale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana dell’utente nel momento in cui è stato la prima volta accolto in un servizio residenziale;
  2. l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l’ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 6)
6)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28. Infine l'intero art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 6 (Garanzie patrimoniali a favore dell'ente competente)

(1) Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'articolo 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.

(2) Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dall'ente competente diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'articolo 5.

(3) L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo il versamento all'ente competente ai sensi dell'articolo 5 dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.7)

7)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.

Art. 7 (Decisione sui vantaggi economici in caso di attività non discrezionale)

(1) L’operatore preposto istruisce il procedimento e decide l‘attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente. 8)

(2) Il provvedimento è emesso entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi elementi.

(3) Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

8)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 8 (Decisione sui vantaggi economici in caso di attività discrezionale)

(1) Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all’articolo 22 e delle valutazioni di cui all’articolo 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all’ attribuzione dei vantaggi economici. 9)

(2) Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto.

(3) Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni.

(4) Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Sono membri effettivi:

  1. il responsabile del distretto;
  2. l'operatore responsabile dell'area di intervento di assistenza economica sociale;
  3. un operatore sociale del distretto.

(5) Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1.

(6) La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore.

(7) Il provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

(8) Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

9)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 9 10)

10)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 10 (Nucleo familiare ristretto)

(1) In deroga a quanto previsto all’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

  1. nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;
  2. nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale e ha consumato l’intero importo corrispondente alla sua percentuale di consumo dell’eccedenza.
  3. per le prestazioni dell’assistenza domiciliare dell’allegato B): il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente del servizio assistenza domiciliare. 11)
11)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 11 12)

12)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 12 (Obblighi del donatario)

(1) Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.

(2) A tale fine l’utente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell’ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie. 13)

13)
L'art. 12 è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

CAPO II
Classificazione delle prestazioni

Art. 13 (Prestazioni di primo livello)

(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27. 14)

14)
Il capo II è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 14 (Prestazioni di secondo livello)

(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche. 14)

14)
Il capo II è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 15 (Prestazioni di terzo livello)

(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 30 e 32. 14)

14)
Il capo II è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

CAPO III
Prestazioni di assistenza economica sociale

Art. 16 (Definizione)

(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.

(2) Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

(3) Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento. 15)

15)
L'art. 16 è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 17 (Destinatari)

(1) Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini italiani;
  2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione euopea;
  3. i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  4. i titolari dello status di rifugiato;
  5. i titolari dello status di protezione sussidiaria.

(2) Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini di Paesi terzi;
  2. gli apolidi.

(3) Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il tempo strettamente necessario.

(4) Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.

(5) Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili. 16)

16)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati)

(1) Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie è previsto la compartecipazione del nucleo collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e 20, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati, detraendolo dall’ammontare della prestazione riconosciuta al nucleo familiare di fatto; si considera il nucleo familiare collegato del richiedente nonché quello del suo coniuge o partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

(2) I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno. 17)

17)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)

(1) Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

(2) La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.

(3) La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 18)

(4) La prestazione puó essere concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di un utente con piú di 75 anni, che vive da solo, non ha un nucleo collegato e disponga di un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione é concessa fino al 31 dicembre dell’anno della domanda; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed é concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che soddisfano entrambe i citati criteri. 19)

(5) Nel caso in cui esistano indicazioni particolari sul piano assistenziale, l’erogazione può avvenire anche settimanalmente.

(6) La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(7) Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150% della quota base. La riduzione ha luogo a seguito di un corrispondente avvertimento scritto e viene incrementata progressivamente. Al nucleo familiare deve in ogni caso rimanere garantita una disponibilità economica del 25% della quota base per ogni minore del nucleo. 20)

(8) In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35. 21)

18)
L'art. 19, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
19)
L'art. 19, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
20)
L'art. 19, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
21)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 20 (Locazione e spese accessorie)

(1) Alle famiglie è concessa una prestazione per il pagamento delle spese di locazione e spese accessorie.

(2) Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione si considera il reale ammontare delle spese di locazione e delle spese accessorie, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Gli importi possono essere stabiliti con valori diversi riguardo ai diversi territori. 22)

(3) Se il richiedente non è in grado di documentare le relative spese accessorie, l’ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 200% della quota base per le persone singole, e pari al 250% della quota base per i nuclei familiari con più componenti.23)

(4) Nel caso di persona che convive con altra persona oppure che vive in una famiglia senza appartenere al nucleo familiare di fatto, la prestazione è calcolata in misura proporzionale al numero dei componenti.

(5) Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 2,22.24)

(6) La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.24)

(7) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 5 e 6.

22)
L'art. 20, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
23)
L'art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
24)
L'art. 20, commi 5 e 6 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 21 agosto 2008, n. 45.

Art. 21 (Assegno per le piccole spese personali)

(1) La prestazione è concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.

(2) L'importo della prestazione è dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 "Assegno per le piccole spese personali"

(3) La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 "Assegno per le piccole spese personali".

(4) Tale assegno può essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.

(5) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 5 e 6.25)

25)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, e poi dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 22 (Prestazione specifica)  delibera sentenza

(1) La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.

(2) La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'articolo 8.

(3) Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.26)

(4) Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.27)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
26)
L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 21 agosto 2008, n. 45.
27)
Il testo in lingua tedesca dell'art. 22 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50.

Art. 23 28)

28)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 24 (Spese di trasporto)

(1) Alle persone con difficoltà permanenti, che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, è concesso un rimborso per spese di trasporto. Tali difficoltà sono attestate da certificato medico.

(2) L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto con automezzo dalla propria abitazione

  1. ai servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi alla prima infanzia;
  2. ad altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.

(3) Il rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione ai vari servizi a scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, può essere concesso anche per trasporti fuori provincia, purchè la necessità sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

(4) Anche l'utente che guida autonomamente e necessita del proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro, ha diritto al rimborso delle relative spese di viaggio.

(5) Il rimborso è concesso nella seguente misura massima:

  1. trasporto effettuato con automezzo privato: 0,080 per cento della quota base per ciascun chilometro percorso;
  2. trasporto effettuato da servizi di trasporto: importo pari alla spesa sostenuta, purchè non superiore ai limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base;
  3. trasporto effettuato da servizi di trasporto al posto di lavoro dell'utente: importo pari alla spesa sostenuta, detratto il prezzo corrispondente alla tariffa del mezzo di trasporto pubblico per il relativo percorso, indipendentemente dal valore della situazione economica.

(6) La concessione della prestazione di cui alla lettera c) del comma 5 è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto, il quale valuta le modalità di trasporto più idonee, tenuto conto delle esigenze dell'utente e delle risorse disponibili sul territorio.

(7) Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 29)

(8) Le prestazioni previste al comma 5 lettere a) e b) vengono erogate nella misura del 100 percento dell’importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 30)

(9) La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è reiterabile a seguito di nuova domanda.

(10) L'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.31)

29)
L'art. 24, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
30)
L'art. 24, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e poi dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
31)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, modificato dall'art. 1 del D.P.P. 30 settembre 2002, n. 36, e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 25 (Vita autonoma e partecipazione sociale)

(1) Alle persone con una grave disabilità solamente fisica di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che percepisce un assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è concesso un assegno mensile per l’assistenza personale mirata alla vita autonoma e alla partecipazione sociale.

(2) Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:

  1. la persona vive autonomamente al di fuori del suo nucleo familiare d’origine o concretizza entro 6 mesi dalla domanda una propria situazione abitativa;
  2. la persona è in grado di gestire dal punto di vista finanziario e organizzativo la propria situazione abitativa;
  3. la persona è maggiorenne e non ha superato i 60 anni di età.

(3) L’ammontare della prestazione è calcolato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e tenendo conto della seguente documentazione:

  1. una descrizione della situazione di vita e delle finalità da parte dell’utente;
  2. la dichiarazione del bisogno di assistenza da parte dell’utente, con eventuale certificato medico specialistico;
  3. la certificazione della commissione sanitaria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche;
  4. la certificazione del livello assistenziale riconosciuto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.

(4) L'ammontare massimo del contributo corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo del 2,5 percento della quota base; per il calcolo il numero massimo delle ore di assistenza ammesse è pari a 3.285 l'anno. 32)

(5) Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 5.

(6) La prestazione viene erogata al 100 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 3,5 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 5.

(7) Ai fini della concessione della prestazione, si considera solo la situazione economica personale dell’utente; non si considera invece la situazione economica degli altri componenti del nucleo familiare.

(8) La decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’ufficio competente della Ripartizione Famiglia e politiche Sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.

(9) La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(10) L’erogazione della prestazione avviene dietro presentazione della documentazione di spesa sostenuta attestante che le prestazioni sono erogate nell’ambito di regolari rapporti di lavoro contrattuali e mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto.33)

32)
L'art. 25, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
33)
L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 26 (Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione)

(1) Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o superiori, che necessitano di un veicolo adattato, è concesso un rimborso per l'adattamento del proprio automezzo.

(2) Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo.

(3) Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona con disabilità, ivi comprese macchine agricole o operatrici, autorizzati dagli organi competenti.

(4) Il rimborso per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

(5) Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

(6) Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 34)

(7) Il rimborso per l’adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.34)

(8) L’ammontare del contributo per l’acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.34)

(9) Uno stesso richiedente può beneficiare delle prestazioni in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8.35)

34)
I commi 6, 7 e 8 dell'art. 26 sono stati così sostituiti dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
35)
L'art. 26 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 27 (Adattamento di mezzi di locomozione per familiari)

(1) Alle persone che hanno un familiare, come definito dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, affetto da minorazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è concesso un contributo per l’adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato. 36)

(2) Sono ammessi a contributo gli adattamenti di motoveicoli ed autoveicoli previsti all'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, nr 20e successive modifiche.

(3) Il contributo per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

(4) Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 37)

(5) La prestazione è erogata al 100 percento dell’importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 38)

(6) Uno stesso richiedente può beneficiare dell'intervento in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8.

36)
L'art. 27, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
37)
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
38)
L'art. 27, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 28 39)

39)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 29 40)

40)
L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 30 (Servizio di telesoccorso e telecontrollo)

(1) Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione mensile per il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

(2) La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 8,5 per cento della quota base.

(3) Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5.

(4) La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

(5) La prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.41)

41)
L'art. 30 è stato modificato dall'art. 12 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 31 42)

42)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 32 (Continuità della vita familiare e domestica)

(1) Alla persona singola o alla famiglia è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, anche al fine di evitare eventuali ricoveri in servizi residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

  1. componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica;
  2. i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
  3. l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non è risolutivo del bisogno;
  4. una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.

(2) In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, si può prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.

(3) La prestazione è concessa nella misura massima del due per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.

(4) Per la concessione del contributo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

(5) La prestazione viene erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

(6) La decisione è subordinata al parere obbligatorio dell'operatore che segue l'utente ed il suo nucleo familiare.

(7) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6.43)

43)
L'art. 32 è stato modificato dall'art. 13 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 33 44)

44)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 14 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.

Art. 34 45)

45)
L'art. 34 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 35 (Programmi personalizzati di integrazione sociale)

(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale, fanno parte integrante di un programma di interventi di integrazione sociale predisposto, se ritenuto opportuno, dai servizi di distretto, allo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'indipendenza economica delle persone.

(2) Ai fini di cui al comma 1 l'ente gestore elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i suoi componenti.

(3) I soggetti destinatari del programma devono rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale.

(4) I programmi di integrazione sociale sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali. Per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale. I programmi sono altresì coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 36 (Forma delle prestazioni)

(1) Le prestazioni economiche sono corrisposte di norma in denaro, salvo i casi in cui esistono controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.

(2) Il mandato di pagamento è inoltrato entro 35 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione.

(3) Solo in casi eccezionali debitamente motivati, l'ente può erogare la somma concessa ad una persona all'uopo delegata dal beneficiario.

(4) Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui sono di fatto corrisposte all'interessato prestazioni previdenziali o assistenziali, ovvero altre somme cui egli ha titolo, la prestazione può essere concessa sotto forma di prestito senza interessi.

(5) Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest’ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l’agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi. 46)

(6) L'obbligo di restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito senza interessi decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente gli importi a lui spettanti, la cui provenienza è definita ai commi 4 e 5. Nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente erogatore provvede al loro recupero ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.47)

46)
L'art. 36, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, e poi dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
47)
Il comma 6 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

CAPO IV
Criteri generali per il pagamento delle tariffe

Art. 37 (Condizione economica garantita)

(1) La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell’utente stesso e dei suoi nuclei familiari.

(2) Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base. 48)

48)
L'art. 37 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 38 (Percentuale di consumo dell'eccedenza) 49)

(1) La percentuale di consumo dell'eccedenza si differenzia in relazione ai diversi nuclei familiari di riferimento, alla priorità programmatica dei singoli servizi ed all'ammontare della tariffa, così come riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D.

49)
Il testo in lingua tedesca della rubrica dell'art. 38 è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 39 (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa sociale)  delibera sentenza

(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

(2) Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

(3) La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

(4) Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione “mensa sociale”, è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

(5) Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. Le tariffe massime delle prestazioni pasto a domicilio e mensa sono fissate dai singoli enti e devono corrispondere all’importo dei costi complessivi per la prestazione pasto a domicilio ed almeno al 60 percento dei costi complessivi per la prestazione mensa.

(6) In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente come definita al punto 5.2., lettera f), dell’allegato A), le tariffe per l’assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 percento. 50)

massimeDelibera N. 2151 del 16.06.2008 - Determinazione delle tariffe dei servizi sociali del settore disabilitá, socio-psichiatria e dipendenza, anziani e assistenza domiciliare, ai sensi del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1.07.2008 (modificata con delibera n. 3364 del 15.09.2008)
massimeDelibera N. 4447 del 09.12.2003 - Fissazione delle tariffe per il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari a partire dall' 01.01.2004 (modificata con delibera n. 4714 del 22.12.2003; delibera 4047 del 08.11.2004; delibera n. 4317 del 14.11.2005; delibera n. 4158 del 13.11.2006; delibera n. 3720 del 05.11.2007)
50)
L'art. 39 è stato modificato dall'art. 15 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 40 (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali)

(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali:

  1. per la parte della tariffa che non dipende dalla situazione economica: con l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. ovvero per la parte della tariffa che dipende dalla situazione economica: in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto.

(2) Oltre alle parti della tariffa di cui al comma 1 a) o b), l’utente è tenuto al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all’allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.

(3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato C.

(4) Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l’importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 51)

51)
L'art. 40 è stato prima sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 21, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 40/bis (Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia)

(1) L'ente competente integra il pagamento della tariffa del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, nella misura massima di 160 ore al mese e a condizione che il servizio venga prestato da un o una assistente domiciliare all'infanzia qualificato o qualificata ed inserito o inserita in una delle organizzazioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8.52)

(2)La Giunta provinciale determina annualmente l’importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio.La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia non può essere inferiore ad Euro 0,50 all’ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 53)

(3) Alla domanda di agevolazione tariffaria deve essere allegata copia del disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia.54)

52)
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.
53)
L'art. 40/bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10, e poi dall'art. 22, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
54)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.

Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)

(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

  1. con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

(2) I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.

(3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza”, di cui al punto 2 “utente” dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto.

(4) Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(5) Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati.

(6) Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe. 55)

55)
L'art. 41 è stato modificato dall'art. 16 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 42 (Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semiresidenziali)

(1) La Giunta provinciale stabilisce i casi in cui, per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di un servizio residenziale e di un servizio semiresidenziale, è richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede alla copertura della tariffa non dovuta dal nucleo familiare ristretto e collegato.56)

56)
L'art. 42 è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 42/bis

(1) Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all'utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario eccessivamente gravoso, il competente comitato tecnico di cui all'articolo 8, con decisione motivata, può ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell'articolo 38 a favore dell'utente o dei relativi nuclei familiari, fino ad un massimo della metà delle percentuali di cui agli allegati C) e D).

(2) Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'articolo 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico può ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento.

(3) La decisione di cui ai commi 1 e 2, unitamente alla relativa documentazione, va trasmessa agli uffici provinciali competenti entro otto giorni dalla decisione stessa.57)

57)
L'art. 42/bis è stato inserito dall'art. 17 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 43 (Integrazione delle tariffe da parte dell'ente pubblico competente)  delibera sentenza

(1) Gli enti competenti integrano il pagamento delle tariffe dei servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali e domiciliari e degli affidamenti familiari, qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e, ove richiesto, dei nuclei familiari collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della tariffa a carico dell'utente.

(2) L'integrazione della tariffa avviene solo qualora l'ospitalità, la frequenza o l'utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l'interessato, nonché con i familiari e l'ente impegnati al pagamento.

(3) L’integrazione della tariffa secondo l’articolo 5, comma 2 lettera a) da parte dell’ente obbligato al pagamento ha luogo solo se l’ospitalità del servizio sia stato preventivamente comunicata dall’ente che accoglie l’utente al comune. 58)

massimeDelibera N. 4224 del 18.11.2002 - Assunzione delle tariffe restanti per anziani e per persone con handicap
58)
L'art. 43, comma 3, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

CAPO V
Del procedimento

Art. 44 (Domanda e impegnativa al pagamento)

(1) La concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e l'integrazione delle tariffe avvengono su domanda dell'interessato o del suo rappresentante legale, nonché, con specifica motivazione, d'ufficio.

(2) Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

(3) L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall’accoglimento dell’utente in una struttura, l’integrazione della tariffa avviene dalla data dell’accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l’integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente.

(4) Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell’ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(5) Se la domanda non è completa in quanto non corredata delle informazioni o della documentazione dovuta e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, essa è improduttiva di effetti ed è archiviata.

(6) Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell’ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall’utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento.

(7) La decisione dell’ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi.

(8) Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell’anno, l’ente pubblico competente, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell’intervento. 59)60)

59)
L'art. 44 è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
60)
Il testo in lingua tedesca del comma 8 dell'art. 44 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 45 (Dichiarazione sostitutiva)  delibera sentenza

(1) 1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2) La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della dichiarazione sostitutiva.

(3) Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

(4) Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

(5) Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata.

(6) Salvo quanto disposto dall’articolo 44, comma 8, e in deroga a quanto previsto al comma 2 di questo articolo, l’utente con piú di 75 anni di cui all’articolo 19, che chiede le prestazioni di cui all’articolo 19 o 20, non è tenuto a comunicare al distretto competente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa nel periodo di concessione della prestazione. 61)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008 - Assistenza e beneficenza - reddito minimo di inserimento - mancata compartecipazione familiari del richiedente - impossibilità acquisizione esatta situazione economica dei medesimi
61)
L'art. 45 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 46 (Accertamento)

(1) L'ente erogatore adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente; è sua facoltà acquisire d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare, informandone l'interessato.

Art. 47 (Controlli)

(1) Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o richiedendo idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

(2) I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere sono segnalati d'ufficio all'autorità giudiziaria. Inoltre l'ente competente dispone la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero ridetermina l'entità dell'intervento economico e recupera le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei membri dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 48 (Ricorsi)

(1) Contro la decisione dell'ente, ed entro 30 giorni dalla comunicazione, l'utente può presentare ricorso alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(2) Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito. 62)

62)
L'art. 48, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

CAPO VI
Norme finali e transitorie

Art. 49 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il regolamento di esecuzione all'articolo 2/bis della legge provinciale 26 ottobre, 1973, n. 69 approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2;
  2. l'articolo 4 bis del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17;
  3. gli articoli 1, 4 e 5 del regolamento di esecuzione a sensi dell'articolo 40/bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 febbraio 1990, n. 5;
  4. l'articolo 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40e successive modifiche;
  5. gli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 agosto 1989, n. 19;63)
  6. il regolamento di esecuzione al comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13;
  7. il regolamento di esecuzione all'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32;
  8. il decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12concernente la "concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali".
63)
La lettera e) è stata sostituita dall'art. 19 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50.

Art. 50 64)

64)
L'art. 50 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 51 (Norme transitorie)

(1) Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell’allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione. 65)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

65)
L'art. 51 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

ALLEGATO A
Definizione della situazione economica
 delibera sentenza

1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni sono considerati i dati della DURP relativa all´ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione sempre relativa al medesimo periodo.

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

1/bis Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello.

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie, al netto delle integrazioni pubbliche
  3. il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche. 66)

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente familiare.

2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
  2. ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
    ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
    i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non già rilevati ai fini della DURP;
    i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche;
  3. il 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali;
  4. ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all’allegato C, l’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l’utente del servizio stesso. 67)

3.3 Se l’utente vive in una struttura per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, è considerato soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Non sono considerati come elementi di entrata: 68)

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il canone di locazione di cui alla lettera d) dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare e al netto delle integrazioni pubbliche, o
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello

6.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 20 percento.

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.

L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi. 69)

6.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. 70)

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  2. il patrimonio del nucleo familiare è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia di euro 20.000,00. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è rilevata ogni altra entrata ancorché fiscalmente non rilevante.

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali;
  2. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto di cui sopra, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche; o
  3. il canone di locazione di cui all’articolo 19, lettera d) del decreto di cui sopra, dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche.

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari a 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari a 100 percento, che non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale.

10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni “reddito minimo di inserimento”, “locazione e spese accessorie” e “prestazione specifica” non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e le spese di cui al punto 10.2, lettera a).

11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello:

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci percento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.

11.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.
11.4 In deroga a quanto previsto ai punti 11.1 fino 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese. 71)

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga a quanto previsto al punto 12.1:

  1. il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta della prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner;
  2. il 40 percento degli elementi di entrata e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto. 72)

ALLEGATO B (articolo 39)73)

ALLEGATO C (articolo 40)74)

Allegato D (articolo 41) 75)

 

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZU TARIFBEGLEICHUNG DERSTATIONÄREN DIENSTE

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Artikel 21

Articolo 21

2.

Nutzer

Utente

3.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

4.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Taschengeld

Assegno per le piccole spese personali

persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur

Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Alters- oder Pflegeheime

Casa di riposo o centro di degenza

0,5

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani - senza vitto

1

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren – mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Residenze assistite per anziani - senza vitto

1

1

80

1,5

80

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Senioren und Seniorinnen – ohne Mahlzeitzubereitung

Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto

1

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim und Heime für Menschen mit Behinderung

Convitto ed istituti per persone con disabilità

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli -  senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per malati psichici - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per malati psichici - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung - ohne Mahlzeitzubereitung

Centro di addestramento abitativo - senza vitto

1

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte -Soggiorni fuori sede

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige Familienanvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

0,5

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige Familienanvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Fürsorgeheim für Minderjährige

Istituto socio-pedagogico per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung /  familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare / casa famiglia per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenze assistite per minori

0,8

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus - mit Mahlzeitzubereitung

Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen des Frauenhausdienstes- mit Mahlzeitzubereitung

Alloggi protetti del servizio Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto prov. per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

1

/

/

2

80

/

/”

 

75)
L'allegato D è stato così sostituito dall'art. 13 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, poi dall'art. 29, comma 1, (allegato C) del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine dall'art. 30, comma 1 (allegato B), del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
massimeDelibera N. 3750 del 09.10.2000 - Criteri correttivi per la valutazione del reddito da lavoro autonomo individuale e da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999 - Assistenza pubblica - prestazione di minimo vitale - calcolo delle c.d. eccedenze Atto amministrativo - motivazione in precedenti atti del procedimento
66)
Il punto 1/bis dell'allegato A è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
67)
Il punto 3.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1.
68)
Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
69)
Il punto 6.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
70)
Il punto 6.3 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
71)
Il punto 11 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1.
72)
L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
73)
L'allegato B è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 19 giugno 2001, n. 34, e poi dall'art. 27, comma 1, (allegato A) del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
74)
L'allegato C è stato sostituito dall'art. 12 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, modificato dall'art. 13 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43, e dall'art. 10, comma 4, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10, ed infine così sostituito dall'art. 28, comma 1 (allegato B), e del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
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ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
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