(1) Alle persone che hanno un familiare, come definito dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, affetto da minorazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è concesso un contributo per l’adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato. 36)
(2) Sono ammessi a contributo gli adattamenti di motoveicoli ed autoveicoli previsti all'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, nr 20e successive modifiche.
(3) Il contributo per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.
(4) Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 37)
(5) La prestazione è erogata al 100 percento dell’importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 38)
(6) Uno stesso richiedente può beneficiare dell'intervento in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8.