(1) La prestazione è concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.
(2) L'importo della prestazione è dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 "Assegno per le piccole spese personali"
(3) La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 "Assegno per le piccole spese personali".
(4) Tale assegno può essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.
(5) La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 4, 5 e 6.25)