Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.
(1) Nel presente regolamento si intende per: ''legge'' la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, per: ''ufficio'' l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e per: ''associazione'' l'associazione affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto.