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In vigore al: 11/09/2012

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 1 (Riferimenti)

(1) Nel presente regolamento si intende per: ''legge'' la legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, per: ''ufficio'' l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e per: ''associazione'' l'associazione affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto.

Art. 2 (Passaggio di emergenza e di comodo)

(1) Il diritto all'attraversamento di un comprensorio2) altrui mediante un passaggio di emergenza o di comodo viene di regola concordato per iscritto fra i rettori delle riserve di caccia interessate ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di protezione demaniali e delle bandite. In caso di mancato accordo decide l'ufficio, accertata l'effettiva necessità.

(2) Lungo il percorso del passaggio d'emergenza o di comodo è ammesso portare solo armi da sparo scariche ed i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 3 (Inseguimento della selvaggina)

(1) La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio2) solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.

(2) La ricerca oltre i confini del comprensorio2) di fauna selvatica2) non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 4 (Certificato d'origine)

(1) Il certificato d'origine deve:

  1. essere numerato progressivamente;
  2. contenere:
    1. l'indicazione della specie, del numero dei capi e, qualora possibile, anche del sesso della fauna selvatica2) abbattuta o trovata morta,
    2. l'indicazione del comprensorio2), dal quale è stato prelevato il capo di fauna selvatica2),
    3. il nominativo dell'uccisore o ritrovatore, nonché
    4. la data e la firma del rettore della relativa riserva di caccia, qualora trattasi di specie cacciabili.

(2) Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.

(3) I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 5 (Imbalsamazione di selvaggina e conciatura)

(1) Salvo che in motivati casi, da comunicarsi preventivamente all'ufficio, le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 22, comma 2, della legge, vengono eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali in presenza di un appartenente al corpo forestale provinciale in servizio presso l'ufficio.

(2) Chi esercita l'attività di impagliatore o di conciatore deve annotare nel registro di entrata e di uscita nel seguente ordine:

  1. la data di entrata;
  2. la specie, il numero dei capi consegnati e, qualora possibile, anche il sesso;
  3. il numero del certificato d'origine;
  4. il nominativo e l'indirizzo del latore o possessore;
  5. la data di uscita;
  6. il nominativo e l'indirizzo della persona che prende in consegna la fauna selvatica 2)preparata nonché
  7. varie altri annotazioni.

(3) In caso di consegna di fauna selvatica2) senza certificato d'origine, questo va prodotto entro i successivi cinque giorni e nel registro vanno comunque riportati al momento della consegna nome ed indirizzo del latore previa esibizione di un documento di identità valido.

(4) Le parti di uno stesso capo di fauna selvatica2) affidate per la loro lavorazione a persone diverse devono essere munite del certificato d'origine o di un documento contenente il numero del certificato d'origine, le generalità della persona detentrice del certificato d'origine e l'autorità che lo ha rilasciato.

(5) Il registro di carico e scarico interamente compilato e le singole schede non più utilizzabili devono essere consegnati all'ufficio.

(6) Agli effetti della presente normativa non rientrano nel termine di fauna selvatica2) morta ai sensi dell'articolo 20 della legge gli esemplari imbalsamati di volatili cacciabili.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 6 (Piano di abbattimento e mostre dei trofei)

(1)La pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualità ed età. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed è composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonché il direttore dell’ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione è integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.3)

(2) Nei piani di prelievo per i tetraonidi e la coturnice la commissione di cui al comma 1 fissa il numero massimo degli abbattimenti per ciascuna riserva di caccia. Il titolare di un permesso annuale o d'ospite non può abbattere più di sei pernici bianche e sei coturnici per ogni stagione venatoria e comunque non più di due capi di ciascuna di questa specie di galliformi al giorno.

(3) L'associazione deve allestire annualmente le mostre dei trofei di cui all'articolo 27 della legge e redigere, attenendosi alle direttive dell'ufficio, una statistica degli abbattimenti con l'indicazione del numero di abbattimenti per ogni singola specie effettuati in ciascuna riserva di caccia di diritto nella stagione venatoria di riferimento. La statistica e tutte le altre notizie ed informazioni di carattere amministrativo e tecnico-venatorio devono essere trasmesse all'ufficio entro il 10 aprile di ogni anno o, se l'ufficio lo esige, entro dieci giorni dal ricevimento della loro richiesta.

(4) I rettori delle riserve private di caccia devono esporre alle mostre di cui al comma 3 i trofei di tutta la fauna selvatica2) ungulata abbattuta nella loro riserva l'anno precedente e trasmettere la statistica degli abbattimenti all'ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.

(5) Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro cacciatore esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalità contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge. La persona titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnata da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonché della prescritta copertura assicurativa. Al momento dello sparo la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della tiratrice. Un errore da parte della persona accompagnatrice nella determinazione del capo di camoscio da prelevare esclude qualsiasi responsabilità del cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per iscritto.4)

(6)I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono, durante il periodo di caccia al camoscio nonché durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di consentire un efficace controllo, l'associazione si munisce di apposite targhette di riconoscimento tenendo il relativo registro. Queste targhette sono contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a disposizione delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto la quantità delle targhette rilasciate non può, tuttavia, superare i limiti di cui alla tabella A) allegata al succitato regolamento di attuazione. L’associazione o i suoi organi periferici comunicano per iscritto e prima del 1° agosto di ogni anno alla stazione forestale territorialmente competente la quantità ed i numeri progressivi delle targhette di riconoscimento rilasciate per ciascuna riserva di diritto.5)

(7) Ai fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 può essere convocata anche dall'ufficio.6)

3)

L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

4)

L'art. 6, comma 5 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.

5)

L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

6)

L'art. 6, comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.

Art. 7 (Permesso annuale)

(1) Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali nonché alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.7)

(2)Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).8)

(3)Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.9)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso annuale in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dal comma 6.

(5) Chi alla data di entrata in vigore della legge risultava già titolare di un permesso di caccia annuale, ha comunque diritto al rilascio del permesso annuale per la medesima riserva.

(6) L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli contenuti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

7)

L'art. 7, comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.

8)

L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

9)

L'art. 7, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

Art. 8 (Permesso d'ospite)

(1) Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.10)

(2)Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).11)

(3)Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturaleeffettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell’associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.12)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.

(5) L'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto, a maggioranza assoluta dei titolari, compresi gli assenti, può rilasciare il permesso d'ospite anche in favore di altri richiedenti con particolare riguardo ai cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie o da una ridotta quantità di fauna selvatica2) cacciabile, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica2).

10)

L'art. 8, comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37.

11)

L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

12)

L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)

(1) Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione su richiesta scritta dell'interessato e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

(2) Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato nei termini fissati dall'articolo 24 della legge la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia o il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali o dall'associazione per le spese inerenti la gestione della riserva, la sorveglianza venatoria, la tutela della fauna ed il risarcimento di danni da fauna selvatica2) a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato per un periodo non superiore a tre anni a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa; in tal caso si deve tener conto della gravità dell'infrazione.

(3) La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiaciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

(4)Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.13)

(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

(6)Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3. In caso diinattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.14)

(7) Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

(8) Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

13)

L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

14)

L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.

Art. 10 (Permessi giornalieri e settimanali)

(1) Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente, a maggioranza relativa, dall'assemblea generale dei titolari di permessi annuali per la relativa riserva.

(2) Almeno la metà dei permessi giornalieri o settimanali deve essere riservata a cacciatori residenti in un comune della Provincia di Bolzano dando la precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie ovvero da una ridotta quantità di fauna selvatica2) cacciabile. I permessi giornalieri o settimanali per l'abbattimento dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge, possono essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 11 (Prescrizioni integrative)

(1) I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla relativa assemblea generale dei titolari di permessi annuali sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'articolo 24 della legge.

Art. 12 (Esame per guardiacaccia)

(1) Il candidato all'esame di cui all'articolo 34 della legge deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della legge e sufficienti cognizioni delle norme di pubblica sicurezza relative al porto d'armi. Inoltre deve possedere nozioni nell'ambito delle seguenti materie:

  1. ecologia:
    1. il concetto elementare di equilibrio della natura;
    2. la correlazione fra fauna selvatica2) ed ambiente;
  2. biologia della fauna selvatica2):
    1. la zoologia;
    2. l'alimentazione, l'ecologia e l'etologia delle specie cacciabili e di quelle più importanti non cacciabili;
    3. l'utilizzazione della fauna selvatica2);
  3. tutela della fauna selvatica2) e gestione tecnico-venatoria:
    1. le malattie;
    2. il censimento, la stima della consistenza selvatica e la pianificazione degli abbattimenti;
    3. i danni da fauna selvatica2);
    4. le strutture a funzione faunistica e venatoria;
    5. la lavorazione della cacciagione;
    6. la cinofilia.

(2) Sono giudicati idonei i candidati che sia nella prova scritta che in quella orale riportano un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d'esame. L'idoneità è attestata da un certificato rilasciato dall'ufficio.

(3) Per essere ammessi all'esame gli interessati devono presentare una domanda all'ufficio ed allegare alla stessa una copia autenticata della licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché l'attestato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge. I documenti da allegare possono essere sostituiti da una autocertificazione.

(4) Chi prima dell'entrata in vigore della legge aveva frequentato fuori provincia un corso di formazione per agente venatorio2), è dispensato dalla frequenza del corso di cui al comma 3, purché le materie d'insegnamento ed il loro contenuto corrispondano a quelle elencate al comma 1, lettere a), b) e c).

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due commissari. In caso di assenza o impedimento del presidente la carica è assunta dal commissario più anziano.

(6) L'attestato di frequenza con profitto al primo corso semestrale organizzato dall'amministrazione provinciale per la formazione dei agente venatorio2) secondo la normativa allora in vigore e vertente sulle materie indicate al comma 1, è equipollente al certificato di idoneità di cui al comma 2.

(7) I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere gli agenti venatori loro dipendenti a corsi di aggiornamento sulle materie di cui al comma 1.

(8) Sono considerati agenti venatori ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge i agente venatorio2) ed i custodi forestali delle riserve private di caccia con mansioni di vigilanza venatoria, che nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge, hanno prestato il relativo servizio per almeno 130 giorni all'anno.

(9) L'attestato di idoneità di cui all'articolo 34/bis della legge viene rilasciato dall'ufficio previo superamento di un esame scritto consistente nella redazione di un verbale di trasgressione alle norme della legge e di un esame orale sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 13 (Disposizioni finali)

(1) Il presente regolamento entra in vigore con il 1° maggio 2000. Con tale data è abrogato il regolamento alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14sulla protezione della fauna selvatica2) e sull'esercizio della caccia, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.