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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 41 (Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale)

(1) Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle esenzioni tributarie previste dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449per la stessa finalità, i nominativi dei beneficiari ed i dati degli immobili oggetto di agevolazioni verranno comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte.