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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 35 (Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione)  delibera sentenza

(1) L'abitazione è considerata stabilmente ed effettivamente occupata qualora il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

  1. alloggi nell'abitazione in modo abituale e continuativo insieme ai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia;
  2. abbia trasferito nell'abitazione la propria residenza anagrafica;
  3. abbia stipulato i contratti con le società per l'approvvigionamento dei servizi essenziali, dimostrando un adeguato consumo.

(2) Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b), della legge, l'abitazione è considerata non occupata in modo stabile ed effettivo qualora venga accertato che il beneficiario, dopo aver reso la dichiarazione sostitutiva o dopo l'effettuazione del sopralluogo che comprova la stabile ed effettiva occupazione dell'abitazione, non abbia alloggiato nell'abitazione per più di tre mesi, fatte salve le giustificate assenze più lunghe.39)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata stabile occupazione dell'alloggio - prova
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale occupazione dell'abitazione
39)
L'art. 35 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.