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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 9/bis (Assegni alimentari)

(1) Il diritto al pagamento degli assegni alimentari di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge è provato da sentenza o da convenzione registrata.

(2) Alla domanda di agevolazione edilizia deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.10)

10)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.