(1) Agli effetti della legge si considerano conviventi more uxorio:
(2) Due persone, che convivono more uxorio, possono essere ammessi in comune all'agevolazione edilizia, sempre che entrambi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie.
(3) Per il calcolo del reddito complessivo familiare di richiedenti in rapporto di convivenza more uxorio trova applicazione l'articolo 58, comma 2, della legge.
(4) Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.