Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.
(1) Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'articolo 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti:
L'art. 47 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.