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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 47 (Altezza interna per le opere di risanamento)

(1) Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'articolo 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti:

  1. altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato.
  2. La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'articolo 2 ultimo comma del decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22. 24)
24)

L'art. 47 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.