(1) Quando le aziende agricole, non costituenti minime unità colturali, presentano uno stato di conservazione edilizia dell'edificio residenziale tale da rendere impossibile l'ampliamento dello stesso utilizzando il fabbricato esistente e quando inoltre è necessario uno spostamento dell'ubicazione per motivi igenici o di sicurezza o per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola, il fabbricato residenziale può essere ricostruito nella misura massima di 850 mc in un altro punto dell'esistente sede dell'azienda agricola.
(2) Qualora ciò viene vietato dall'Autorità per la tutela monumentale o per la tutela del paesaggio, il proprietario dell'edificio residenziale ha diritto di usufruire del contributo provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.
(3) La concessione edilizia, comprendente la nuova costruzione nonché la demolizione rispettivamente la trasformazione, può essere rilasciata soltanto, se si garantisce che il vecchio edificio residenziale viene senz'altro demolito o si dimostri che debba essere utilizzato per l'ampliamento richiesto da esigenze oggettive di un esistente fabbricato aziendale o per un ampliamento consentito dalla legge di un edificio del vicino. Sia la demolizione che un ampliamento di un edificio del vicino consentito dalla legge, sia la trasformazione devono risultare da un apposito progetto.
(4) Sotto la personale responsabilità del sindaco il certificato di abitabilità per il nuovo fabbricato non può essere rilasciato, se prima non viene demolito il vecchio fabbricato residenziale. Se il richiedente entro sei mesi dall'ultimazione del nuovo edificio a scopo residenziale non ha eseguito la demolizione o la trasformazione del vecchio edificio residenziale, quest'ultimo viene in ogni caso demolito dall'Amministrazione provinciale.
(5) Le distanze dal confine di proprietà e dai fabbricati vengono fissati dal Comune nel piano urbanistico comunale, le quali non possono essere inferiori a quelle stabilite dagli articoli 873, 905 e 906 del Codice civile.