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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 46 (Legnaie)

(1) Per legnaie si intendono tettoie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per riscaldamento, le quali non possono superare 1 m² ogni 15 m² della superficie abitabile dell'edificio principale esistente il 1° ottobre 1997. L'altezza non può essere superiore a 2,5 m.

(2) La distanza da edifici deve essere di almeno 5,0 m a meno che non venga costruito in aderenza, e dal confine del lotto di almeno 3,0 m. È consentito costruire sul confine stesso con il consenso in forma di servitù del proprietario del lotto confinante. Dalle strade pubbliche deve essere rispettata la distanza prevista dalla vigente normativa. Nelle zone con piani di attuazione le tettoie devono essere previste nel piano.