In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 44/bis (Disposizioni transitorie relative all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1) Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano iscritte ad almeno una delle sezioni dell'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, sono iscritte d'ufficio all'albo istituito ai sensi dell'articolo 44.

(2) Le persone iscritte ai sensi del comma 1 all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio possono essere nominate quali esperti provinciali in una commissione edilizia comunale, se sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di valutazione di cui al comma secondo dell'articolo 44;
  2. dimostrazione di un'esperienza almeno quinquennale quale esperto provinciale in una commissione edilizia comunale della Provincia di Bolzano. 22)
22)

L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.