Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.
(1) Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano iscritte ad almeno una delle sezioni dell'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, sono iscritte d'ufficio all'albo istituito ai sensi dell'articolo 44.
(2) Le persone iscritte ai sensi del comma 1 all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio possono essere nominate quali esperti provinciali in una commissione edilizia comunale, se sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.