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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 27 (Impianti di produzione)

(1) Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'articolo 107, 15° comma della legge urbanistica provinciale si intendono quelle nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.

(2) La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38(24 ottobre 1973).

(3) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  1. l'altezza massima consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; qualora l'altezza dell'edificio esistente sia maggiore, la nuova costruzione può raggiungere detta altezza;
  2. distanza dai confini: fissata nel piano urbanistico comunale;
  3. distanza dai fabbricati: non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente più alto.

(4) Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.