Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.
(1) In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una zona residenziale non rurale nel verde agricolo il proprietario è tenuto a realizzare i fabbricati rurali prima o contemporaneamente all'edificio residenziale, previa la revoca della concessione relativa a quest'ultimo.