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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 51)
Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

Art. 20 (Sede dell'azienda)

(1) Per sede dell'azienda agricola di cui all'articolo 107 della legge urbanistica provinciale si intende la sede permanente di un'azienda agricola in esercizio, dove esistono le costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti all'azienda.

(2) Le costruzioni a scopo residenziale di cui al comma 7 dell'articolo 107 della legge urbanistica provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio.11)

11)

L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 19 maggio 2006, n. 23.