(1) Le biblioteche pubbliche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali per le località ladine, in quanto biblioteche aperte alla collettività, svolgono attività di fondamentale importanza culturale e sociale a livello locale e comprensoriale. Esse sono denominate di seguito biblioteche di pubblica lettura.
(2) Come istituzioni di informazione, formazione e cultura le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione di tutti i cittadini libri, riviste, mezzi audiovisivi nonché altro materiale informativo, offrono un servizio di consulenza agli utenti e promuovono manifestazioni culturali, contribuendo alla diffusione dell'informazione, alla libera formazione del pensiero, alla promozione della formazione di base e dell'educazione permanente, al sostegno delle attività professionali, all'offerta di opportunità di incontro, comunicazione e di impiego creativo del tempo libero, all'integrazione sociale nonché alla promozione della lettura e di un utilizzo consapevole dei libri e più in generale dei media.
(3) Le biblioteche site nei comuni più piccoli svolgono le funzioni di cui al comma 2 in collaborazione con le biblioteche più grandi del territorio circostante. Le sedi succursali e i punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, istituiti e gestiti sulla base della situazione residenziale, svolgono in parte le funzioni di una biblioteca di pubblica lettura.
(4) I libri e gli altri media possono essere messi a disposizione anche da servizi di prestito mobili.
(5) Nei comuni con meno di 5.000 abitanti la Provincia, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, favorisce le iniziative ed i progetti che, dal punto di vista strutturale e funzionale, forniscono le migliori garanzie di un servizio efficiente.