(1) La gestione delle biblioteche di pubblica lettura deve essere affidata a personale adeguatamente qualificato.
(2) I responsabili delle biblioteche pubbliche sia che svolgano la loro attività nelle sedi principali che in quelle succursali sono tenuti a frequentare con esito positivo almeno un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale. La frequenza può avvenire anche entro i tre anni successivi al conferimento delle funzioni di cui sopra.Ció vale per un periodo transitorio di sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
(3) La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per i corsi di formazione di base e ne fissa tra l'altro la durata minima e i contenuti fondamentali.
(4) Titoli preferenziali, ai fini dell'assunzione di personale, che svolge l'attività di bibliotecario quale professione principale, sono da considerarsi, oltre che la frequenza del corso di specializzazione di cui al comma 2, il possesso di una formazione specifica almeno biennale. Ciò vale anche nel caso di assunzioni a copertura di posti provvisori e di supplenze.
(5) I bibliotecari responsabili ed i loro collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale e iniziative promosse dalla Provincia o da istituzioni specializzate. Coloro che svolgono tale attività come professione principale sono tenuti di norma a frequentare annualmente corsi di aggiornamento per almeno 40 ore.