Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) La sede principale di una biblioteca di pubblica lettura è situata di norma nel capoluogo del comune, ovvero del corrispondente bacino d'utenza. Per l'individuazione della sede principale si ha riguardo anche della disponibilità di spazio e di personale.
(2) Sono considerate sedi succursali di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, le sezioni distaccate fisse che sono aperte al pubblico almeno per tre giorni alla settimana e che, oltre al servizio di prestito, svolgono anche attività di promozione della lettura e soddisfano i requisiti fondamentali di una biblioteca di pubblica lettura.
(3) Costituiscono punti di prestito di biblioteche di pubblica lettura, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, le strutture bibliotecarie aperte alla collettività soltanto una o due volte in settimana, che limitano il loro servizio soprattutto al prestito di libri o media. Essi soddisfano in particolare le esigenze di lettura della popolazione con difficoltà di mobilità, integrando l'eventuale propria dotazione con prestiti di fondi bibliografici da biblioteche più grandi.