Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Qualora i centri di degenza dovessero venire ampliati devono essere osservate in ogni caso tutte le norme, i requisiti per la dotazione e i presupposti minimi di cui nel presente regolamento.
(2) Se la ristrutturazione interessa un edificio preesistente, per il quale, per determinate caratteristiche costruttive, sono state autorizzate delle eccezioni in base all'articolo 39, eventuali carenze vanno eliminate nel corso dei lavori di ampliamento; in caso di edifici nuovi vanno osservate le norme di cui agli articoli precedenti.
(3) In caso di ristrutturazione totale o parziale vanno osservati comunque i requisiti minimi.