Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) La Giunta provinciale può, in via eccezionale e sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la consulta provinciale dell'assistenza sociale, autorizzare l'uso quali centri di degenza di edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento erano già stati ultimati o erano in fase di costruzione ed utilizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritte dagli articoli da 13 a 38.
(2) La Giunta provinciale può altresì autorizzare che edifici realizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritti dagli articoli da 13 a 38 vengano adibiti in via transitoria a centri di degenza, per un periodo non superiore a cinque anni. Tale autorizzazione è rinnovabile una sola volta.
(3) La struttura del centro di degenza e le relative attrezzature devono in ogni caso garantire la funzionalità del centro e la sua adeguatezza alle esigenze delle persone assistite.
(4) In caso di trasformazione di case di riposo esistenti in centri di degenza si prescinde dalla larghezza minima delle stanze prevista dall'articolo 17, comma 5, qualora la casa sia stata riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 15 della L.P. n. 77/1973, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17.9)
L'art. 39 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.