Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 30 il Consiglio direttivo per provvedere al pagamento in contanti delle spese d'ufficio e delle altre spese, per le quali sussiste l'urgenza o la convenienza di eseguirle direttamente, costituisce un fondo di anticipazione a nome dell'economo.
(2) L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.
(3) Quando il fondo sia prossimo ad esaurirsi l'economo presenta il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate con riferimenti ai corrispondenti capitoli di bilancio, le quali saranno a lui rimborsate con mandati a suo favore. Al termine dell'esercizio la persona responsabile deve versare al tesoriere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento all'apposito capitolo di bilancio fra le entrate per partite di giro.