Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) L'istituto pedagogico è obbliagto a tenere e ad aggiornare l'inventario dei propri beni.
(2) Non è consentito il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni durevoli se gli stessi beni non sono stati assunti in carico nell'inventario.