Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Agli acquisti ed i servizi deve precedere la relativa delibera del consiglio direttivo.
(2) Alla delibera devono essere allegate le offerte di più ditte interpellate.
(3) In deroga a queste disposizioni possono essere effettuati acquisti e servizi in economia fino ad un massimo di spesa stabilito dal consiglio direttivo, se sussiste la convenienza di eseguirli direttamente. La relativa autorizzazione del consiglio direttivo può essere anche successiva.