Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Per lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Istituto pedagogico la Provincia mette a disposizione il personale amministrativo ai sensi dell'articolo 10, 4° comma della L.P. n. 13/1987. La scelta e l'assegnazione del personale provinciale avverrà d'intesa con il consiglio direttivo dell'istituto pedagogico.
(2) Il personale, di cui al 1° comma, costituisce la segreteria dell'istituto pedagogico ed esegue i compiti richiesti per l'amministrazione, la contabilità e lo svolgimento delle attività programmate dall'istituto.