Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Per lo svolgimento di particolari compiti il consiglio direttivo può affidare incarichi ad esperti sia nazionali che esteri.
(2) Dell'osservanza delle disposizioni legislative possono assumere incarichi anche insegnanti, direttori e ispettori delle scuole statali.
(3) La Giunta provinciale, d'accordo con il consiglio direttivo, può comandare anche personale che presta servizio nelle scuole professionali o materne.