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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 4 (Piscine natatorie)

(1) Le pareti ed i fondi delle piscine aperte al pubblico devono essere rivestiti di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro. Le pareti devono essere perpendicolari, e, alle testate dei lati corti, per una profondità di almeno m. 0,80, perfettamente piani al fine di assicurare una regolare virata. Le piscine devono essere altresì circondate, da ogni lato, da una banchina rivestita di materiale antisdrucciolevole di larghezza non inferiore a m. 1,50.

(2) L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce o zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

(3) Il sistema di depurazione e di rinnovo dell'acqua deve essere tale da scongiurare ogni pericolo per la salute dei bagnanti.

(4) La capacità di pubblico delle piscine è calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc. 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq. 2 per ogni bagnante. La superficie del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

(5) Gli impianti igienici ad uso del pubblico devono comprendere un congruo numero di docce e di gabinetti.

(6) Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un numero sufficiente di bagnini di salvataggio muniti di abilitazione al soccorso di bagnanti pericolanti.

(7) Nelle zone riservate agli impianti per i tuffi, la profondità dell'acqua deve essere non inferiore rispettivamente a m. 3,50 per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da m. 1 a m. 3) e a m. 5 per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m. 5 a m. 10) con la larghezza delle fosse sottostanti di almeno m. 8 e, nel caso delle piattaforme, la lunghezza di almeno m. 18, alla fine delle quali va predisposto uno scivolo. I trampolini e le piattaforme devono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco o materiale equivalente. Le piattaforme devono essere rigide e misurare non meno di m. 5 di lunghezza e m. 2 di larghezza con recinzione sui tre lati; la scaletta di accesso deve essere inclinata e interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma da m. 5.

(8) Le prescrizioni di cui ai commi tre e sette si applicano anche alle piscine annesse ad esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e riservate esclusivamente alla clientela ivi alloggiata.

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