Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) La direzione scientifica del corso deve essere affidata ad un medico specialista in igiene e medicina preventiva con adeguata esperienza professionale sul campo. Egli sovrintende e coordina tutte le attività didattiche.
(2) Al direttore viene affiancato un medico igienista, od - in alternativa- un ispettore d'igiene e dell'ambiente, quale assistente alla didattica, il quale - fermo restando l'espletamento delle lezioni teoriche e pratiche affidategli - coordina e valuta il tirocinio.
(3) I compiti organizzativi e gestionali sono svolti dall'ente gestore attraverso un responsabile ad hoc incaricato, che si occuperà anche dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.
(4) Possono essere nominati docenti: