Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Sono ammessi alla scuola per ispettori di igiene e dell'ambiente i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale, in possesso di seguenti requisiti:
(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza. 2)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.