Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Ai sensi dei punti 8. e 9.2. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985"), e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di quelle professioni per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e quindi anche di ispettori d'igiene e dell'ambiente, rientra direttamente nella competenza della Provincia.
(2) L'istituzione di corsi per la formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente è subordinata al parere espresso dal comitato di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.
(3) Ai sensi del punto 9.3.1. dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985"), la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.
(4) Nel caso la formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto ad adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento.